STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

FOTOCAMERA CON VISTA

Art. 1 Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione senza finalità di lucro, denominata “FOTOCAMERA CON VISTA”.

L’Associazione ha sede a Trieste in via Luigi de Jenner 8; l’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Oggetto e scopi

L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro; l’Associazione inoltre si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative. Lo scopo che l’Associazione si propone è:

  • in generale quello di promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare, incrementare e sostenere iniziative ed eventi di carattere culturale e artistico, nell’ambito della fotografia e delle arti visive;

  • in particolare:

    • radunando cultori ed amatori di tale arte per lo sviluppo del senso estetico ed artistico e per il perfezionamento della tecnica;

    • organizzando corsi teorici e pratici, quali workshop e manifestazioni miranti, in genere, alla conoscenza, al progresso e alla diffusione dell’arte fotografica;

    • promuovendo esposizioni, sia personali che collettive;

    • la realizzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la fotografia;

    • lo svolgimento di attività che consentano ai soci di sviluppare e favorire il proprio arricchimento culturale;

    • la promozione di iniziative di ricerca e di divulgazione della cultura e delle arti, anche mediante la organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

Tali attività potranno tenersi presso la propria sede o al di fuori di essa, in locali pubblici o privati.

L’Associazione ricercherà momenti di confronto, di collaborazione e cooperazione con le forze presenti nella società civile, con gli Enti locali e con gli Enti che operano in ambiti similari, con le istituzioni pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali.

L’Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 3 Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative ordinarie;

  • quote associative suppletive e aggiuntive dei soci;

  • donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;

  • erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;

  • entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;

  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive esercitate occasionalmente;

  • entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;

  • rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione;

  • locazione o affitto di beni mobili e immobili;

  • ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Nel caso di raccolta pubblica di fondi e altre attività di carattere commerciale occasionali e saltuarie, l’Associazione provvederà a redigere l’apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.

Art. 4 Associati

Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati “Soci”. I soci si distinguono in:

  • Soci Fondatori;

  • Soci Onorari;

  • Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell’Associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo.

Sono Soci Onorari coloro i quali, avendo contribuito o contribuendo al conseguimento degli scopi sociali dell’Associazione, tali sono nominati. I Soci Onorari non hanno diritto di voto alle Assemblee, non possono far parte del Consiglio Direttivo né del Collegio Sindacale e non sono tenuti al pagamento delle quote ordinarie.

I Soci, a qualsiasi categoria appartengono, si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti dell’Associazione e dalle delibere degli Organi Associativi.

Possono essere Soci Ordinari dell’Associazione tutti i soggetti che ne facciano richiesta scritta, che siano accettati dal Consiglio Direttivo, che versino la quota di iscrizione e che dichiarino nella domanda scritta di ammissione:

  • di voler partecipare alla vita associativa;

  • di accettare, senza riserve, lo Statuto dell’Associazione, le norme regolamentari interne e le delibere assunte dagli Organi Statutari.

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci, esclusi i Soci Onorari, hanno diritto di voto; ogni associato ha diritto ad un voto. Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato. Tutti i soci sono vincolati all’Associazione per la durata di un anno sociale.

La quota associativa è stabilita dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

  1. per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;

  2. per morosità, qualora il socio, non avendo comunicato disdetta e rimasto in arretrato con il pagamento della quota sociale, non provveda a regolarizzare la propria posizione entro quindici giorni dall’invito rivoltogli dal Consiglio Direttivo, per essere riammesso, il Socio dovrà versare tutte le quote sociali arretrate.

  3. per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

    • inadempienza agli obblighi del presente Statuto;

    • inadempienza alle delibere regolarmente assunte dagli organi sociali;

    • azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione;

    • condotta contraria alle attività dell’Associazione;

    • quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo all’unanimità. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale delibera è ammesso ricorso all’assemblea, e la decisione di questa è inappellabile.

Art. 5 Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

  • di partecipare alle Assemblee e, se in regola con il pagamento delle quote associative, di votare nelle stesse, il diritto di voto non è consentito ai Soci Onorari;

  • di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

  • di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione dei soci.

I soci sono obbligati:

  • ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti approvati e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  • a pagare la quota associativa in base alla categoria di appartenenza;

  • a svolgere le attività preventivamente concordate;

  • a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;

  • a pagare i contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Quote associative e contributi

Le quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo, sono dovute per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell’associato. L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all’esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.

Art. 7 Organi sociali

Sono organi dell’Associazione.

  • l’Assemblea degli associati;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Tesoriere

Art. 8 Assemblea degli associati

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente nomina un Segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, proposti dal Consiglio Direttivo.

L’assemblea in forma ordinaria delibera, inoltre, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato via e-mail o posta ordinaria, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, ed è reso pubblico nella sede sociale, e nel sito dell’associazione, almeno otto giorni prima della data fissata per l’assemblea, e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.

L’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

L’assemblea degli associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione medesima; in particolare l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche e/o integrazioni dello Statuto.

L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

La convocazione dell’assemblea può avvenire anche su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo degli associati: in tal caso l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla richiesta.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 9 Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre, nominati dall’assemblea a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo di cinque anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.

La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. Possono fare parte del consiglio direttivo solamente i soci maggiorenni dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa al rendiconto, nonché per definire gli indirizzi ed il programma di attività per il nuovo esercizio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano e quando ne faccia richiesta almeno un consigliere. Le riunioni avvengono nella sede sociale o altrove.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, a mezzo e-mail o altro strumento idoneo, a ciascun consigliere, se nominato, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e dovrà contenere la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione stessa. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in mancanza, dal consigliere più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito Libro sociale sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio sono conferiti i più ampi e illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all’assemblea degli associati dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, inoltre, al Consiglio il compito di fissare l’ammontare della quota associativa ed i relativi termini di pagamento; di accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti senza necessità di motivazione, e di deliberare in merito al venire meno della qualifica di aderente. Il Consiglio delibera anche l’ammontare delle quote suppletive e/o aggiuntive.

Nell’ambito dei poteri attribuiti dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio stesso possono delegare determinati compiti a uno o più soci, nominati all’interno del Consiglio, ai quali, nei limiti dei compiti loro attribuiti, spettano la firma sociale e la rappresentanza nei confronti dei terzi.

Art. 10 Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei voti, da e tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; presenta all’assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del Consiglio Direttivo; ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Art. 11 Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all’Associazione.

Annualmente, entro il mese di marzo, relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all’approvazione del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile. Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo, è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Art. 12 Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali dell’Associazione si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentun dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea per l’approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa. Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

Art. 13 Divieto di distribuzione di utili

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale sia durante la vita dell’Associazione che all’atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 14 Scioglimento dell’Associazione

L’assemblea straordinaria delibera:

  • sullo scioglimento dell’Associazione;
  • sulla nomina del liquidatore;
  • sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione.

L’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria; in questo caso sono escluse le deleghe. La richiesta di assemblea straordinaria per lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli associati, con l’esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell’associazione sarà nominato uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci; esperita la fase di liquidazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private

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CODICE FISCALE DELL’ASSOCIAZIONE: 90157220329

 

Bilanci dell’Associazione Fotocamera con Vista

Assemblee Soci Fotocamera con Vista

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